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Responsabilità Civile verso Terzi e Operai

È la polizza a cui nessuna azienda può rinunciare, in quanto le garantisce tutela per i danni cagionati a terzi ed a prestatori d’opera per fatti ad essa imputabili nello svolgimento della propria attività.

Le normative vigenti espongono l’azienda a responsabilità sempre più ampie e l’inosservanza di norme o regolamenti, a volte inconsapevole, possono determinare richieste di risarcimento dall’impatto devastante sul patrimonio aziendale.

È per questo che Anthea Wholesale pone particolare attenzione nella predisposizione di quella che a pieno titolo può essere definita I’assicurazione “obbligatoria” di ogni imprenditore che prescindere dal settore merceologico in cui questi opera.

RCT

La garanzia è prestata per tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.

RCO

La garanzia è prestata a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

  • per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all’art. 5 del Dlgs 38/2000;
  • per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  • ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1,per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente;
  • per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail;