La garanzia è prestata per tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.